La compensazione orizzontale del credito IVA, ovvero la compensazione tra imposte (e contributi) differenti, per importi superiori a 5.000 euro, necessita della preventiva presentazione della dichiarazione con visto di conformità, e la trasmissione della dichiarazione, almeno dieci giorni prima dell’utilizzo del credito.
Per potere utilizzare il credito IVA in F24, con codice tributo 6099, per l’anno di imposta 2019, in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi, entro il 17/02/2020 (il 16 febbraio cade di domenica) occorrerà quindi presentare la dichiarazione IVA entro domani, venerdì 07/02/2020.
La compensazione dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 3 DL 50/2017, attraverso modalità telematiche (canali Entratel o Fisconline).
L’obbligo del canale Entratel per la presentazione del modello F24, è stato esteso dal Collegato alla Legge di Bilancio 2020 anche per compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
Si ricorda come la compensazione verticale (imposta da imposta) non sia soggetta a tali vincoli, essa potrà quindi essere effettuata anche per somme superiori ad euro 5.000 senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, del decorso dei 10 giorni e del vincolo del visto di conformità.
Il visto di conformità deve essere apposto dal professionista che trasmette la dichiarazione, o al più a soggetto a questi riferibile (associazione professionale o società di servizi).
Sempre il Collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha esteso l’obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva, già previsto per le dichiarazioni IVA e per il credito ad esse correlato, all’utilizzo dei crediti IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive e addizionali di importo superiore a 5mila euro.
Anche in questo caso occorrerà attendere il decorso di dieci giorni per potere compensare i crediti e apporre sulle dichiarazioni il visto di conformità.
Sono esonerati dall’apposizione del visto, i soggetti che hanno un punteggio ISA superiore ad 8, per il periodo di imposta 2018, per la richiesta a rimborso:
- di crediti IVA inferiori ad euro 50.000,00
- di crediti relativi alle imposte dirette inferiori ai 20.000,00 ( per ciascuna imposta)
E’ opportuno però interrogarsi in merito alla correttezza degli ISA, in quanto una risultanza ricalcolata dai verificatori al ribasso, può anche inficiare la compensazione dei crediti.
In caso di esclusione dall’apposizione del visto di conformità, occorrerà barrare apposita casella denominata “ esonero dall’apposizione del visto di conformità”, nel frontespizio della dichiarazione IVA.
E’ invece pacifico che la compensazione orizzontale, per importi inferiori ad euro 5.000,00, sia nel caso dell’IVA, sia nel caso delle imposte sui redditi, possa essere effettuata a decorrere dal 01/01/2020, senza alcun vincolo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, senza attendere quindi il decorso dei dieci giorni e senza apposizione del visto di conformità.