L’Inps ha pubblicato ieri il messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020, in cui ha chiarito che le quote di Tfr del lavoratore accantonate presso il Fondo di Tesoreria non sono trasferibili ad un altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore . Il messaggio chiarisce quindi che le richieste che vengano inoltrate all'INPS da parte di Fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.
Va ricordato che il chiarimento riguarda i lavoratori delle aziende con piu di 50 dipendenti che , a seguito della legge 296/2006, istitutiva del Fondo di tesoreria gestito dall’Inps, possono scegliere liberamente di destinarvi le proprie quote di TFR, invece che lasciarlo nella disponibilità dell' azienda fino al momento del licenziamento o della pensione . I datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo corrispondente all’accantonamento ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, che assume la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
La scelta è libera quindi, ma, afferma l' INPS, tale fondo si configura come una gestione previdenziale e le somme una volta versate non sono piu disponibili . E' vero che la norma prevede per il lavoratore la possibilità di revocare la propria scelta in qualsiasi momento, destinando le quote di TFR alla previdenza integrativa , ma la modifica non è retroattiva quindi comporta il cambio di destinazione per le quote future, non per quelle già accantonate . Sul tema l'INPS ha fornito le istruzioni con la circolare 70/2007.
Il Tfr pregresso rimane quindi acquisito al Fondo di tesoreria e viene regolarmente liquidato solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Va ricordato che invece la COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione) aveva affermato la possibilità di trasferire, previo accordo aziendale, le eventuali quote Tfr maturato al 31 dicembre 2006 , cioe prima dell'istituzione del Fondo di Tesoreria INPS. Questo è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate (circolare 70/E/2007) .