In attesa che intervenga in modo chiaro la legislazione, continuano i chiarimenti forniti dalla Giurisprudenza in tema di valute virtuali anche se ormai è pacifico che debbano essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
In particolare nella sentenza 1077/2020 del TAR del Lazio è stato indicato che le valute virtuali devono rientrare nel campo del quadro RW ed essere tassate attraverso l’inserimento in questa parte delle dichiarazioni. Questa interpretazione non giunge nuova e non coglie di sorpresa gli operatori, abituati alla stessa impostazione da parte dell'Agenzia delle Entrate come espressamente indicato nelle istruzioni del modello Redditi 2019. In pratica, possiammo affermare che l'impiego dello criptovalute è fiscalmente rilevante quando genera "materia imponibile".
La sentenza del TAR muove dal ricorso promosso da alcune associazioni contro i modelli dichiarativi dei redditi 2019 (anno di imposta 2018) che prevedevano l’inserimento della valute virtuali nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale. In particolare nelle istruzioni relative al quadro RW era previsto l’obbligo di indicare anche le altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali. Il problema si riproporrà anche quest'anno dato che le istruzioni dei modelli dichiarativi recentemente pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, non hanno subito modifiche su questo spinoso problema. Nella dichiarazione dei redditi 2020, pertanto le criptovalute dovranno essere indicate nel quadro RW con il codice «14» (altre attività estere di natura finanziaria) lasciando vuoto il campo 4 («Stato estero»).
Tornando alla disputa, secondo le associazioni l'indicazione delle valute virtuali nel quadro RW non è corretta, ma il TAR ha respinto il ricorso.
Infatti secondo i giudici la teoria delle Entrate è sostenuta anche da alcune norme,come il decreto legislativo 125/2019 che definisce la valuta virtuale come una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, perciò l’impiego di moneta virtuale rientra nel perimetro dell’articolo 67 del Tuir ed è soggetto a tassazione quando genera «materia imponibile».
I problemi aperti restano molti, come per esempio la “non territorialità” delle criptovalute come bitcoin, ecc che impedirebbe un collegamento geografico con il titolare.