La Corte di Cassazione penale con la Sentenza n. 3731 del 29 gennaio 2020, ha confermato le sentenze di merito in relazione alla responsabilità amministrativa di una società condannata a seguito dell’infortunio di un lavoratore interinale . Anche i due responsabili delle societa erano stati riconosciuti responsabili della mancata formazione nell'attività che era stata affidata al lavoratore, con violazione della disciplina antinfortunistica.
Il lavoratore, dipendente a tempo determinato in una agenzia di lavoro con mansioni di operaio addetto all'assemblaggio ("imbracatore") / montatore manuale , concesso alla azienda per un mese, stava conducendo un carrello elevatore (detto "muletto") con il quale sollevava pesanti sacchi e li portava sino al luogo indicato per lo stoccaggio temporaneo. A causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto e a velocità eccessiva, il lavoratore, che non indossava la cintura di sicurezza di cui pure il mezzo era provvisto, è rimasto schiacciato e ha perso l'arto sinistro.
Il legale rappresentante e sostanziale datore di lavoro e il capo cantiere coordinatore dei lavori sono stati ritenuti responsabili di lesioni gravissime per avere impropriamente adibito quel giorno, come già avvenuto in precedenza, alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l'ausilio di un altro lavoratore a terra.
La Suprema Corte ha precisato ancora una volta che il modello organizzativo e di gestione 231 (ex art. 6 D.Lgs 231/2001), che l’azienda aveva omesso di adottare, non può essere sostituito dal documento di valutazione del rischio (dvr) a cui la difesa aveva piu volte fatto impropriamente riferimento.