E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto ministero del lavoro del 28 novembre 2019 sulle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2020). Il decreto, in attuazione della riforma del Terzo Settore apportata dal decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalita' di valorizzazione dei beni oggetto di erogazione liberale.
Il decreto specifica che fino a quando il decreto sarà approvato dalla Commissione europea e, comunque, fino al periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari non solo gli Enti del Terzo Settore individuati dal decreto 1771 2017 , ma anche:
- le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di iscritte negli appositi registri,
- le organizzazioni di volontariato
- e le associazioni di promozione sociale
a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformita' alle proprie finalita' statutarie.
Riguardo la valorizzazione dei beni il decreto prevede che :
1. L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura e' quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR.
4. Qualora, al di fuori delle ipotesi precedenti il valore della singola cessione, sia superiore a 30.000 euro, oppure se per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore oggettivo, il donatore dovra' acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, con data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonche' la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale; eventualmente corredato da copia della perizia giurata di stima.