La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con recente pronuncia (n. 5566/16/2019) conferma che gli accordi di riduzione del canone di locazione non portati a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria con la registrazione, hanno efficacia ai fini fiscali, se vi sono altri elementi di prova idonei a fondare la resistenza alle pretese dell'Ufficio.
Nella vicenda in esame, il contribuente propone ricorso per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate per il recupero della maggiore imposta ai fini IRPEF in ragione dell'omessa dichiarazione di redditi percepiti con riferimento al contratto di locazione per uso non abitativo registrato.
Il contribuente afferma di non aver mai percepito le maggiori somme oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia in quanto deduce l'intervenuta riduzione del canone di locazione, stipulata con scrittura privata non registrata.
L’Ufficio, al contrario, sostiene la legittimità del proprio avviso di accertamento in quanto, a suo avviso, la riduzione del canone non provvista di registrazione e di data certa non può essere opponibile all'A.F. ai sensi dell'art. 2704 c.c.
La Commissione Tributaria Provinciale, accoglie il ricorso del contribuente citando la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 60/E/2010, che prevede che l'accordo con il quale le parti pattuiscono la riduzione del canone previsto dal contratto di locazione, non deve essere obbligatoriamente comunicato all'Ufficio in quanto non integra una delle ipotesi tipiche contemplate dall'art. 17 DPR 131/86 né un evento che comporti ulteriore liquidazione dell'imposta.
In aggiunta, la Commissione afferma che l'Ufficio, nel momento in cui vede nella dichiarazione dei redditi un importo del canone ridotto rispetto agli anni precedenti, può avvalersi degli elementi giustificativi dovuti sia dal locatore che dal conduttore eventualmente chiedendo copia, se esistente come nella vicenda in esame, dell'accordo di riduzione del canone (per il quale non è invece previsto un obbligo di registrazione).
L'Ufficio propone appello avverso la sentenza della CTP sostenendo la legittimità dell'avviso, in quanto emesso in osservanza degli artt. 41 bis DPR 600/73 e 26-34 DPR 917/86 e dunque applicando il principio secondo il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro percezione, essendo ancorato l'obbligo della loro dichiarazione alla condizione soggettiva di proprietario o titolare di altro diritto reale.
Il contribuente ha contestato all’Ufficio di non aver considerato la documentazione allegata alla propria istanza di autotutela (cfr. dichiarazione dei redditi, accordo di riduzione del canone sottoscritto dalle parti, bilancio della società conduttrice pubblicizzato e regolarmente depositato). Tale documentazione è precisa e concordante e quindi idonea a dimostrare l’illegittimità della pretesa dell’A.F.
La Commissione Tributaria. Regionale Lombardia, con pronuncia del 30.12.2019 n. 5566/16/2019 rigetta l’appello dell’Ufficio rilevando che, nel caso in esame non è in questione la legittimità del procedimento accertativo e l'osservanza degli artt. 41 bis DPR 600/73 e 26-34 DPR 917/86 in applicazione del principio secondo il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro percezione, bensì la fondatezza della pretesa tributaria connessa alla preliminare questione dell'opponibilità all'Amministrazione Finanziaria dell'accordo di riduzione del canone di locazione stipulato tra le parti con scrittura privata non registrata.
La registrazione non è l'unico adempimento idoneo, secondo il disposto dell'art. 2704 c.c., ad attribuire all’ accordo di riduzione del canone di locazione la data certa opponibile all'Amministrazione Finanziaria.
La Commissione Regionale, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, richiama il principio di diritto già enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale gli accordi di riduzione del canone di locazione hanno efficacia ai fini fiscali anche se non portati a conoscenza dell'A.F. con la registrazione in quanto altri elementi di prova possono validamente fondare la resistenza alle pretese dell'Ufficio, non avendo la registrazione efficacia costitutiva della pattuizione tra le parti. (Cass. 11.12.2012 n. 22588).
In definitiva, nella vicenda esaminata, la pretesa dell’ Ufficio non può essere accolta in quanto lo stesso ha omesso di procedere alla verifica della documentazione allegata all'istanza di autotutela proposta dal contribuente per contestare l'accertamento. Tale documentazione risulta precisa e concordante e pertanto idonea ad attribuire efficacia ai fini fiscali dell’accordo di riduzione del canone di locazione non registrato.