La Commissione per gli interpelli su salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 23 gennaio 2020, ha risposto alla Regione Friuli Venezia Giulia, in merito ad un quesito sulla definizione di "operatore che utilizza una attrezzatura di lavoro" per il quale è previsto dalla legge l'obbligo di formazione specifica . In particolare veniva chiesto, visto che l' art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/08 definisce "operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso" , se la formazione ai fini della sicurezza è obbligatoria anche per il datore di lavoro che utilizza le attrezzature come un qualsiasi altro lavoratore .
Si ricordano infatti anche le “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”, previste al comma 2, lettera c) del dlgs 81 2008 , per cui il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per l'eventuale violazione di quest'obbligo .
Nella risposta la Commissione rileva però che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che ha inserito la definizione di “operatore” citata sul datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.
Ritiene quindi che la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente è applicabile unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, dei “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
Sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2 deve essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.