E' stato firmato il 24 gennaio 2020 da Uniontessile Confapi e le organizzazioni sindacali Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil il rinnovo dei CCNL per la piccola e media industria del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli, in vigore dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2023. Vediamo le principali novità.
L'intesa prevede un aumento medio di 80 euro sui minimi (al 3° livello super) distribuito in 3 tranches:
- 30 euro dal 1° febbraio 2020,
- 25 euro dal 1° gennaio 2021
- 25 euro dal 1° febbraio 2022.
Il montante contrattuale sui minimi è pari a 2.605 euro.
Istituito per la prima volta l'elemento perequativo, pari a 110 euro annui, per tutti i dipendenti in forza, nelle aziende che non fanno contrattazione per i premi di partecipazione. Nel caso in cui siano accordi aziendali che prevedono erogazioni di importo inferiori ai 110 euro, dovrà essere corrisposta ai lavoratori una integrazione, fino al raggiungimento della cifra concordata. Si aggiunge alla garanzia retributiva, già esistente, di 240 euro annui per tutte quelle aziende che non fanno la contrattazione di 2° livello.
WELFARE: è previsto l'aumento dello 0,10% del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa "Fondapi" a favore di tutti i lavoratori iscritti con decorrenza 1° gennaio 2019.
Vanno inoltre iscritti al Fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato (anche apprendistato) e quelli a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 6 mesi.
Per la sanità integrativa, confermato il versamento di 120 euro annue per ogni dipendente al fondo integrativo sanitario "Enfea Salute", totalmente a carico delle aziende.
Le parti hanno inoltre deciso l'avvio, entro il 30 giugno 2020 delle attività previste dall'Osservatorio Nazionale Tessile.
Novità importante in tema di appalti , il cd "reshoring" prevede che le aziende committenti di lavorazioni a terzi, infatti, dovranno inserire nel contratto una clausola per l'applicazione del contratto di lavoro anche alle aziende esecutrici. Vanno applicate i contratti sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
CONTRATTO DI LAVORO
- Contratti a tempo parziale possono essere stipulati entro il limite complessivo del 9 per cento del personale in forza a tempo indeterminato per motivi legati a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente e/o famigliare. La trasformazione o instaurazione di un rapporto a tempo parziale deve avvenire per iscritto.
- Contratti a tempo determinato e in somministrazione per un massimo del 30 per cento rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
- Aumento del periodo di aspettativa non retribuita per la conservazione del posto di lavoro, nel caso in cui il periodo di malattia abbia superato tale limite.
- Recepita la normativa per le unioni civili, parificate nei diritti al matrimonio.
- Miglioramento del congedo parentale e per le assenze durante le malattie del figlio,
- Previste prestazioni di sostegno da Emea a favore delle vittime di violenza di genere.
CCNL tessili : accordo 2021 per COVID 19
Si segnala che le organizzazioni firmatarie del CCNL hanno sottoscritto lo scorso 25 gennaio 2021 un accordo di salvaguardia delle aziende del settore, alla luce della grave situazione di difficolta economica dovuta all'emergenza COVID, per cui le aziende potranno posticipare l'erogazione della tranche di aumento contrattuale in scadenza il primo 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, in caso di effettiva necessità.
Andra firmato un accordo sindacale di secondo livello, inviando un richiesta motivata indirizzata alla Rsu e a tutte le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie In tale accordo si potra spostare data di erogazione della tranche di aumento prevista per il gennaio 2021 all'1 luglio 2021.
Conguagli: Gli incrementi di retribuzione maturata e non percepita, relativa al primo semestre 2021, saranno oggetto di conguaglio , come definito dalle linee guida allegate all'accordo , per cui:
- con la retribuzione relativa al mese di luglio 2021, il lavoratore percepirà il nuovo aumento e l'arretrato riferito al periodo gennaio-giugno 2021,
- nel mese di dicembre 2021 sarà operato un conguaglio su tutte le variabili del primo semestre 2021 modificate dal posticipo
Cessazioni nel periodo gennaio/giugno 2021: l'azienda dovrà provvedere a erogare tutto l'arretrato spettante al lavoratore, unitamente alle competenze dell'ultimo periodo di paga; per cessazioni successive a giugno 2021, i conguagli sul primo semestre saranno operati sul cedolino paga di fine rapporto.