Semaforo verde dall’Ue a 50 milioni di contributi a Ismea per la concessione di garazie dirette per facilitare l’accesso al credito da perte delle Pmi agricole.
Si tratta di quattro tipologie di garanzia diretta: fideiussione, cogaranzia, controgaranzia e garanzia di portafoglio.
La Commissione europea, con la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale dell' Ue del 24 gennaio 2020 C/25) della comunicazione Ue 2020/C25/01 ''non solleva obiezioni'' alla concessione, da parte dell'Italia, di un contributo pari a 50 milioni di euro in favore di Ismea.
Ricordiamo che la garanzia diretta Ismea è disciplinata dal decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
L'obiettivo della garanzia diretta è favorire l'accesso al credito delle aziende agricole, attraverso l'abbattimento degli spread e la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche richiesto da Basilea 2.
Le quattro le tipologie di garanzie dirette gestite da Ismea sono le seguenti:
- fideiusssione: viene richiesta ad Ismea da parte soggetto beneficiario per il tramite della banca finanziatrice che inoltra la documentazione necessaria al rilascio. In virtù della fideiussione la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta ad Ismea, il pagamento da parte della stessa Ismea della somma garantita;
- cogaranzia: la richiesta di cogaranzia deve essere effettuata da parte del soggetto beneficiario ad Ismea per il tramite del confidi agricolo che inoltra ad Ismea la documentazione necessaria al rilascio della cogaranzia;
- controgaranzia: la controgaranzia Ismea protegge la banca dal rischio di inadempimento del confidi, garante principale. Il pagamento della controgaranzia può essere richiesto dalla banca in seguito al mancato pagamento della garanzia sottostante da parte del confidi agricolo controgarantito;
- garanzia di portafoglio: questa garanzia (cfr. art. 13 del D.M. 22 marzo 2011) è prestata da Ismea in favore di banche o intermediari finanziari a fronte di portafogli di finanziamenti erogati alle imprese agricole, a copertura di una quota delle prime perdite registrate sui portafogli medesimi.