Nella circolare 7 2020 l'INPS ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2019 per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica.
Le operazioni di conguaglio previdenziale consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile previdenziale.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:
- redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
- redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.
Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2019 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7 relativi a somme erogate nel 2019 che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell’anno 2019 che non sono stati sostituiti ovvero annullati da nuove dichiarazioni.
Per quanto riguarda il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo la circolare precisa che il massimale deve essere applicato, qualora ne sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
Il massimale,rivalutato ogni anno, è pari a € 102.543,00 per l'anno 2019 e va applicato per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% , nonché per la contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.
Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.
2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10% per l’anno 2019 va applicata oltre la fascia retributiva annua o pari a € 47.143,00, corrispondente a € 3.929,00 mensili, per dodici mensilità.
MODALITà DI APPLICAZIONE E VERSAMENTO I
l contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore tenendo conto dei seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
- redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.
La circolare precisa infine che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi di competenza riferiti ad anni precedenti al 2019 non rilevano ai fini del conguaglio previdenziale dell’anno 2019, ma dell’anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state pagate nel 2019.