HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

CONTRIBUTI PA: ISTRUZIONI CONGUAGLIO

2 minuti, Redazione , 28/01/2020

Contributi PA: istruzioni conguaglio

Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2019 per la gestione pubblica - Circolare INPS 7 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella circolare 7 2020 l'INPS ha fornito  chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2019 per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica.

Le operazioni di conguaglio previdenziale consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile previdenziale.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

  • redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
  • redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.

Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.

Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2019 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7 relativi a somme erogate nel 2019 che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell’anno 2019 che non sono stati sostituiti ovvero annullati da nuove dichiarazioni.

Per quanto riguarda il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo la circolare  precisa che il massimale deve essere applicato, qualora ne sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Il massimale,rivalutato ogni anno, è pari a € 102.543,00 per l'anno 2019 e va applicato  per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% , nonché per la contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.

Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.

2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%

 L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%  per l’anno 2019  va applicata oltre la fascia retributiva annua o pari a € 47.143,00, corrispondente a € 3.929,00 mensili, per dodici mensilità.

MODALITà DI APPLICAZIONE E VERSAMENTO I

l contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore tenendo conto dei seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
  • redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.

La circolare precisa infine che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi di competenza riferiti ad anni precedenti al 2019 non rilevano ai fini del conguaglio previdenziale dell’anno 2019, ma dell’anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state pagate nel 2019.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 25/11/2024 TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

Concorso magistratura 2022/24: elenchi domande poste agli   orali

Sono in corso gli orali concorso magistratura 400 posti 2022 riaperto nel 2024 Tutte le istruzioni e materiali per le prove. Le domande già proposte fino ad oggi

Titoli di stato e buoni postali esclusi dall'ISEE: le novità dal 2025

Come funziona quali saranno i vantaggi della novità dei BPT e buoni postali fuori dal calcolo dell'ISEE. In arrivo il decreto, probabilmente in vigore da 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.