INAIL ha fornito le istruzioni operative, emanate il 23 gennaio 2020, per l'applicazione dell’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni a domicilio , in bicicletta o motorino , per conto di imprese che utilizzano piattaforme digitali di organizzazione del lavoro (c.d. riders). Viene anche annunciata una circolare imminente sul nuovo regime assicurativo che scatta dal 1° febbraio 2020.
Il committente , cioè l’impresa che utilizza la piattaforma digitale è tenuto a trasmettere all'INAIL la denuncia telematica di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, ( sempre se se non già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale Inail) , contestualmente alla data d’inizio delle attività 1- febbraio 2020.
Se invece la ditta ha gia un codice e posizione PAT deve presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni 6 dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
La violazione dei termini indicati comporta applicazione delle sanzioni civili previste dalla vigente normativa.
Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare la lavorazione svolta dai lavoratori autonomi in questione, indicando anche il tipo (o i
tipi) di mezzi utilizzati dai riders per effettuare le consegne.
L’impresa di delivery è quindi soggetta agli obbligi in materia di infortuni sul lavoro e malattia di tutte le altre aziende . In particolare in caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, l’impresa deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.
Uno specifico obbligo è posto a carico del lavoratore autonomo che deve dare immediata notizia al committente che utilizza la piattaforma digitale di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, o a denunciare la malattia professionale. Per assolvere a tale obbligo, il lavoratore autonomo deve fornire alla rmpresa il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
L’obbligo di denuncia da parte dell' impresa di delivery decorrono dalla data in cui i sono stati comunicati gli estremi del certificato medico.