Continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'iper ammortamento, agevolazione che non sembra trovare pace. Le ultime modifiche sono state apportate
- dal cd. Decreto Dignità (DL 34/2019) che ha chiarito che l'agevolazione non spetta se i beni vengono utilizzati in strutture produttive estere,
- e dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) che l'ha trasformato in un credito d'imposta dal 6% al 40% in base alla tipologia di investimento e ai beni agevolabili (si veda l'articolo Credito d’imposta 4.0: addio a super/iper ammortamento nella Legge di bilancio).
Nella Risposta all'interpello 14 del 24 gennaio 2020, allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è un vincolo al beneficio dell'iper ammortamento il trasporto di un bene fuori dal territorio dello Stato se ha carattere temporaneo in virtù di un accordo derogativo tra le parti.
Entrando nel merito del documento di prassi, la società che a presentato interpello opera nel campo del noleggio dei macchinari e di attrezzatura per l'edilizia tramite la stipula con i clienti dei cd. "noli a freddo", sulla base dei quali il macchinario è messo a disposizione dei locatari mediante il trasporto diretto, da parte dell'istante, presso il cantiere richiesto dal cliente. Talvolta però i beni dati in noleggio vengono temporaneamente impiegati dai clienti italiani nei loro cantieri situati all'estero. L'istante ha così chiesto se l'impiego presso cantieri esteri rappresenti una causa ostativa all'iper ammortamento.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (riprendendo precedenti documenti di prassi) che l'espressione "destinazione a strutture produttive situate all'estero" sia equivalente, come sinonimo, a quella di "delocalizzazione". La ratio del meccanismo di recupero dell'agevolazione, nell'ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale, sotto forma di maggior ammortamento del bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ubicata in Italia titolare degli stessi.
Nel caso oggetto di interpello l'eventuale trasporto del bene al di fuori del territorio dello Stato ha un carattere meramente temporaneo e viene effettuato sulla base di un accordo derogatorio delle condizioni normalmente previste. Da qui nasce la risposta positiva dell'Agenzia delle entrate a beneficiare dell'agevolazione.