Con la Risposta all'interpello 13 del 24 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle fatture tax-free.Nel caso oggetto di interpello, la società ha chiesto chiarimenti in ordine agli adempimenti (registrazione dei corrispettivi e liquidazione dell'IVA) cui sono tenuti gli operatori commerciali che emettono fatture tax free in quanto con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono emerse delle criticità per gli operatori del settore.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate sono stati previsti specifici obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all'Agenzia delle entrate.Quindi, i commercianti al minuto e gli esercenti attività equiparate che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura. Tale documento commerciale viene emesso tramite strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati e su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.
Pertanto le operazioni individuate nell'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 devono essere alternativamente certificate:
- nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero);
- "mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale;
- tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Tanto premesso, con riferimento alle cessioni di beni in favore di un consumatore finale domiciliato o residente fuori dell'Unione europea, l'articolo 38- quater del DPR 633/72 riconosce la possibilità di acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati ad essere esportati nei propri bagagli personali, per un importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa) - ciò deve risultare dalla fattura rilasciata dal commerciante al cliente senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento dell'imposta, con diritto al successivo rimborso.
Dal 1° settembre 2018, l'emissione delle fatture relative a tali cessioni di beni deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha, in sostanza, digitalizzato il processo per ottenere il "visto doganale" da apporre sulle fatture di cui si tratta.
Nel caso oggetto di interpello per fruire dell'agevolazione in parola basta che il corrispettivo sia certificato tramite l'emissione della fattura tax free; quindi, non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all'emissione del documento commerciale. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in tale ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un apposito registro.