Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul reverse charge, tramite la Risposta all'interpello 11 del 24 gennaio 2020 allegata a questo articolo. Nel caso di specie, la società che ha presentato interpello è una società con sede legale in Polonia che ha chiesto l'identificazione diretta ai fini IVA in Italia come soggetto non residente così da avere la possibilità sia di detrarre l'IVA sulle fatture emesse dai propri fornitori sia di versare la corrispondente Iva a debito. Il Contribuente ha chiesto indicazioni sulla corretta applicazione del reverse charge.
In generale, la territorialità IVA dei servizi di intermediazione, diversi da quelli di agenzia immobiliare, è soggetta a regole diverse a seconda che i servizi siano resi a soggetti passivi d'imposta (B2B) oppure a privati consumatori (B2C). Nel primo caso la territorialità IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente con la conseguenza che se la prestazione è resa a soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato, l'operazione si considera ivi effettuata. Pertanto, nel presupposto che l'intermediazione resa dalla società ai clienti italiani sia territorialmente rilevante in Italia, il debitore dell'imposta e le modalità di fatturazione sono disciplinati dall'articolo articolo 17 del Decreto IVA. Ne consegue che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia anziché dal prestatore o dal cedente "estero" è assolta dal cessionario o committente italiano soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge). Ciò anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di "non residente" del fornitore.
Il sistema dell'inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative a seconda che il fornitore estero
- sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall'UE.
- nell'UE.
Nel primo caso (i.e. fornitore extra-UE), il committente/cessionario italiano emette un'autofattura, mentre quando il fornitore è stabilito in altro Stato dell'UE, il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione integrando la fattura ricevuta con l'IVA "italiana".
Il documento termina ricordando che ci sono delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi che rientrano "oggettivamente" nel meccanismo dell'inversione contabile, per le quali quindi gli obblighi IVA sono sempre in capo al committente. Si tratta delle operazioni di cui all'articolo 74, settimo comma, del decreto IVA, che sembrerebbero essere quelle che la Società intenderà effettuare in Italia
- le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica,
- di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura.
In questi casi l'imposta è adempiuta sempre dal cessionario/committente che, se non stabilito in Italia, deve ivi identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.