Con la sentenza N. 1996 del 20 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna penale di un datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche è legittima malgrado la notifica del verbale ispettivo sia avvenuta in sua assenza e non fosse stata presentata la CAD (Comunicazione di avvenuto deposito del plico). L'imprenditore aveva contestato che tale notifica non fosse valida e ciò avesse causato la sua mancata definizione dell'illecito in via amministrativa con il pagamento della sanzione.
La Suprema Corte, respingendo il ricorso della difesa ha infatti ricordato che in tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall'organo di vigilanza può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza (Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017 ).
Ha precisato anche che ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza.
Nel caso di specie l'imprenditore aveva contestato l 'invio della raccomandata al suo domicilio invece che alla sede legale della societa ma per la Suprema Corte tale modalità è "del tutto corretta, in quanto ad essere chiamato all'adempimento delle prescrizioni impartite è il contravventore-persona fisica, e non certo la società non costituendo le violazioni addebitate reati pre-upposto della responsabilità dell'ente.
Inolte la Suprema Corte ha ricordato che la Cad è necessaria solo per la notifica per posta di atti giudiziari, e non anche per il verbale degli ispettori del lavoro, essendo questi organi amministrativi con funzioni di polizia giudiziaria.