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AGEVOLAZIONI RIACQUISTO “PRIMA CASA”

2 minuti, Redazione , 22/01/2020

Agevolazioni riacquisto “prima casa”

Revoca dei benefici del riacquisto "prima casa" se la stessa non diventa residenza principale entro l’anno dalla vendita della precedente "prima casa"

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La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della CTR del Lazio con la quale venivano revocate le agevolazioni concesse a una coppia di coniugi per il riacquisto della "prima casa", in quanto gli stessi non avevano adibito il nuovo immobile a propria abitazione principale entro un anno dall’acquisto e in considerazione del fatto che l’immobile era già locato a terzi in occasione del rogito.

Tale decisione è contenuta nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30925 del 27 novembre 2019, consultabile in allegato.

La pronuncia della Corte risulta significativa in quanto chiarisce i presupposti per l’applicazione della normativa sui benefici fiscali connessi all’acquisto “prima casa” nell’ ipotesi di riacquisto dell’abitazione entro un anno dalla vendita della precedente "prima casa".

In particolare, il giudice di legittimità specifica come interpretare le condizioni dettate per godere delle agevolazioni “prima casa”, previste nella nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986 e precisamente:

  • che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (art.1, comma 1, lettera a della Tariffa sopra citata);
  • in caso di cessione dell’immobile acquistato con detti benefici, che entro un anno dall’alienazione si proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (ipotesi di riacquisto "prima casa" prevista dall’art.1, comma 4, Tariffa sopra citata).

Con riferimento alla prima ipotesi (comma 1) risulta pacifico che il mancato rispetto del termine di 18 mesi comporta la revoca dei benefici fiscali e l’applicazione delle sanzioni.

Più problematica risulta invece  l’ipotesi del riacquisto “prima casa” dovuta alla mancanza nel 4 comma della disposizione da ultimo citata, di un riferimento preciso al termine entro il quale il contribuente, che riacquisti entro un anno una nuova «prima casa», debba adibire quest’ultima ad abitazione principale, per non perdere l’agevolazione.

La Cassazione ha risolto tale questione interpretando il 4 comma nel senso di condizionare il mantenimento dei benefici al fatto che l’acquirente non solo riacquisti la nuova “prima casa” entro 1 anno dalla vendita della precedente, ma anche che stabilisca la propria residenza anagrafica proprio nell’abitazione acquistata sempre entro il termine di 1 anno.

In aggiunta, il giudice di legittimità ha rilevato che, sebbene nel caso esaminato l’immobile fosse locato a terzi al momento dell’acquisto, tale circostanza non può esimere dalla revoca dei benefici in quanto gli acquirenti ne erano a conoscenza al momento del rogito.

La Cassazione ha pertanto confermato la sentenza dei giudici di merito che disponeva la revoca dei benefici fiscali goduti nel riacquisto “prima casa” da parte dei coniugi e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli stessi.

La decisione risulta infatti coerente con l’intento del legislatore sotteso alla disposizione in oggetto e cioè quello di tutelare l’acquisto di un bene primario costituzionalmente protetto evitando invece di incentivare intenzioni speculative.

Allegato

Cass. pen. n. 30925 27.11.2019

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