L’art. 38-bis, comma 5, del cd. Decreto IVA (D.P.R. n. 663 del 1972), ai sensi del quale, nei gruppi societari, la garanzia necessaria ai fini del rimborso del credito IVA in misura superiore a 30.000 euro, può essere prestata dalla società capogruppo o dalla controllante mediante diretta assunzione dell'obbligazione di integrale restituzione della somma rimborsata, si applica ai soli gruppi societari aventi un patrimonio superiore a 250 milioni di euro risultante dal bilancio consolidato.
Ciò è quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, mediante Risposta n. 6 resa in data 17 gennaio 2020 (consultabile in allegato), a seguito dell’interpello avanzato da una società in liquidazione.
Il Quesito.
In particolare, la società istante (partecipata per il 50% da pubblica amministrazione e per l'altro 50% da una spa con patrimonio superiore ai 250 milioni a totale partecipazione pubblica), intendeva avvalersi dell’art. 38-bis, comma 5, del Decreto IVA.
Tale disposizione seppur prevista per i gruppi societari con una consistenza patrimoniale rilevante, secondo la richiedente, sarebbe applicabile anche nel proprio caso. Ciò grazie alla natura pubblica dei soggetti partecipanti all’istante, che presterebbero dunque una garanzia fideiussoria idonea a tutelare il credito erariale, a prescindere dalla redazione di un bilancio consolidato di gruppo.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Il parere reso dall’Agenzia delle Entrate risponde in maniera negativa alla richiesta della società.
In particolare viene stabilita la non applicabilità della norma in esame al caso di specie.
L’art. 38-bis, comma 5, del cd. Decreto IVA, riguarda infatti i soli gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro.
La garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del c.c. dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, maggiorata degli interessi, all'Amministrazione finanziaria.
Dopo aver evidenziato quanto sopra, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità della norma al caso di specie in quanto non ha ravvisato i requisiti essenziali richiesti dalla disposizione e cioè:
- l’esistenza di un bilancio consolidato di gruppo;
- la presenza di una società capogruppo o controllante.
Tale soluzione è conforme anche all’interpretazione fornita dall’ Agenzia delle Entrate nella circolare del 30 dicembre 2014, n. 32/E.