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IMPOSTA DI BOLLO: COSA CAMBIA DOPO LA DEROGA ALLA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

2 minuti, Redazione , 21/01/2020

Imposta di bollo: cosa cambia dopo la deroga alla stampa dei registri contabili

Deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo: le indicazioni del CNDCEC

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Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto un’importante novità in merito alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, estendendo a tutti i predetti registri la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, originariamente introdotta solo con riferimento ad alcuni registri IVA. Per gli operatori è quindi sufficiente sapere di non dover stampare per essere in pari con gli obblighi? Non proprio. Nella pratica infatti la deroga dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo. A fornire delle indicazioni ci hanno pensato il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) e la FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) che hanno pubblicato un documento di ricerca titolato NUOVE DEROGHE ALL’OBBLIGO DI STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO.

In generale infatti le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione del fatto

  • se la contabilità è tenuta in modalità cartacea: l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero 32,00 euro per tutti gli altri soggetti. In tal caso l’imposta può essere assolta con due diverse modalità:
    • attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia apposito contrassegno
    • mediante pagamento tramite modello F23
  • se la contabilità è tenuta su supporto informatico: l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica. In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online

Dopo la deroga alla stampa dei registri sembrerebbero potersi verificare le seguenti ipotesi:

  1. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva. In questo caso l’imposta di bollo venga assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.
  2. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria): in questo caso è necessario assolvere l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (e non del numero di registrazioni), attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23.
  3. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche). In questo caso , nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo, sembrerebbe comunque preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. Tuttavia, è possibile ipotizzare che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (vale a dire una stampa su file in formato “pdf”), si possa liquidare l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23.

Tag: BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA

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