La Legge di bilancio 2020 ha previsto che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Questa novità vale per:
- gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
- le spese per istruzione
- le spese funebri
- le spese per l'assistenza personale
- le spese per attività sportive per ragazzi
- le spese per intermediazione immobiliare
- le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- le erogazioni liberali
- le spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- le spese veterinarie
- i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Per quanto riguarda le spese mediche la norma prevede espressamente che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione
- i medicinali
- i dispositivi medici
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Si vedano a proposito i due provvedimenti del 16 ottobre 2020 che qui alleghiamo (il n. 329676/2020 e il n. 329652/2020).
Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall’esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):
- tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali)
- le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti).
In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le spese di assistenza per i soggetti disabili possono:
- essere pagate in contanti se prestate nell’ambito del SSN
- essere pagate con strumenti tracciabili qualora prestate in strutture o da professionisti non accreditati al SSN.
In generale la norma non si applica alle spese deducibili con una percentuale di recupero diversa dal 19% come nel caso delle erogazioni liberali. In questo caso bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili.
Si richiama infine l'allegata risposta all'interpello n. 484 del mese di ottobre 2020 che chiarisce chiarimenti in merito alle modalità di pagamento consentendo il pagamento anche con mezzi non intestati al beneficiario della detrazione.