Nella Newsletter del CNDCEC del 19 dicembre 2019 (pubblicata il 14 gennaio 2020) è contenuta una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito all’eliminazione contabile di un debito (trattato nell'OIC 19 al paragrafo 73). Si segnala che è possibile fornire eventuali osservazioni su tale bozza di risposta entro il 14 febbraio 2020 all'indirizzo mail [email protected].
Entrando nel merito, nella richiesta di chiarimenti è stato chiesto all'OIC di precisare se diano luogo all’eliminazione contabile del debito:
- il cambio della controparte (ad esempio in caso di cessione del credito),
- la modifica della forma giuridica del debito (ad esempio da finanziamento a titolo obbligazionario)
- il cambio della valuta .
Il principio contabile prevede che, in linea generale, la società possa eliminare in tutto o in parte il debito dal bilancio "quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita". Quindi come criterio generale ai fini dell'eliminazione del debito nel bilancio di esercizio vale l'estinzione dell'obbligazione.
Successivamente, lo stesso OIC 19 prevede che “l’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.". In questi casi quindi, ai fini dell'eliminazione del debito dal bilancio è necessario un cambio sostanziale dei termini contrattuali. In particolare, l'OIC continua chiarendo che "quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (..) contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.”.
Per rispondere alle domande quindi:
- il cambio di controparte non dovuta all’estinzione della precedente obbligazione, come nel caso di cessione del credito a terzi è possibile procedere all’eliminazione contabile del debito solo se la modifica contrattuale determina un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito.
- nel caso di cambio di forma giuridica ad esempio per estinzione del debito da finanziamento e successiva emissione di un titolo obbligazionario, rileva il cambio o meno della controparte.
- nel caso di cambio di valuta andranno valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito.