In generale, l'importazione si considera effettuata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione da parte dell'autorità doganale che riscuote anche la corrispondente imposta. Il documento assume così il valore di bolletta doganale ed attesta l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l'adempimento delle formalità richieste.
Il debitore d'imposta, che è il soggetto passivo dell'obbligazione doganale, è individuato dall'articolo 38 del T.U.L.D., secondo cui "Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce ... e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata". In proposito, l'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 precisa che "Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana". Per individuare il soggetto obbligato, le disposizioni unionali non fanno riferimento né all'importatore né al proprietario della merce ma al dichiarante in dogana e alla mera disponibilità della merce.
Queste indicazioni sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 4 del 13 gennaio 2020 allegata a questo articolo. Nel documento di prassi, viene inoltre chiarito che il versamento dell'IVA è, quindi, eseguito in dogana dal proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l'importazione.
Capita spesso infatti, l'importazione venga eseguita attraverso l'intervento di uno spedizioniere. In proposito, la risoluzione ministeriale del 21 dicembre 1990, n. 431354 ha chiarito che agli effetti IVA il debitore dell'imposta è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali al momento dell'entrata nel territorio doganale. Ciò in quanto "l'art. 19 del DPR 633/72 dispone che è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta «assolta o dovuta» dal contribuente in relazione ai beni importati, ove con la locuzione «contribuente» non può che riferirsi all'effettivo importatore, vale a dire al destinatario delle merci, quale risulta dalla fattura estera di acquisto, unico soggetto legittimato all'esercizio del diritto di detrazione della relativa imposta. Pertanto, la facoltà del proprietario effettivo delle merci all'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta pagata dal mandatario senza rappresentanza, incaricato dell'effettuazione delle operazioni doganali di importazione di beni, trova legittimazione tutte le volte in cui la sua identità venga verificata attraverso il collegamento soggettivo tra il documento doganale e la fattura estera".
In conclusione, l'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assolta al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto IVA, può detrarre l'imposta assolta.