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STUDI DI SETTORE: IL CONTRIBUENTE NON PUÒ MODIFICARE LA SCELTA DI ADEGUARSI

1 minuto, Redazione , 10/01/2020

Studi di settore: il contribuente non può modificare la scelta di adeguarsi

Cassazione: il contribuente non può ritrattare la scelta di adeguarsi agli studi di settore, salvo che non provi l’errore essenziale e riconoscibile nella dichiarazione dei redditi.

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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 31237 del 29 novembre 2019 (in allegato a questo articolo) ha stabilito che, il contribuente che decide di uniformarsi agli studi di settore, indicando tale scelta nel modello di dichiarazione dei redditi, non può successivamente ritrattare la propria disposizione, salvo che non dimostri che vi è stato un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile (come previsto dagli artt. 1427 e ss. c.c. che disciplinano i vizi della volontà e si applicano agli atti negoziali unilaterali diretti a un destinatario determinato, ai sensi dell’art. 1324 c.c.).

Ciò in quanto la facoltà di optare per l’adeguamento, concessa al contribuente dalla disciplina tributaria, rappresenta una manifestazione di volontà negoziale con cui viene esercitato un potere discrezionale e come tale è irretrattabile.

Gli errori eventualmente commessi dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi rilevano e sono quindi modificabili solo in quanto essenziali e riconoscibili. Si fa riferimento tra gli altri, agli errori materiali come quelli di calcolo ovvero formali quali l’esatta collocazione della posta nel modello.

Nella vicenda sottoposta all’attenzione del giudice di legittimità, al contrario, l’errore lamentato dal contribuente, al fine di sottrarsi alla pretesa fiscale avanzata dall’Agenzia delle Entrate, riguardava la scelta dello stesso di uniformarsi agli studi di settore. Il contribuente tuttavia, nel contestare l’atto impositivo notificatogli dall’ amministrazione finanziaria, non ha dimostrato in che cosa è consistito l’errore intervenuto nella propria dichiarazione dei redditi limitandosi ad imputare lo stesso all’intermediario finanziario.
In mancanza della prova dei requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell’errore richiesti dall’art. 1427 c.c. pertanto, la Corte di Cassazione, conformemente ai precedenti giurisprudenziali (cfr.,tra le altre, Cass.7294/2012 e Cass. 10238/2017) ha rigettato il ricorso del contribuente confermando la decisione della Commissione Regionale del Lazio.

Allegato

Cass. Civ., Sez. V, n. 31237 , 29.11.19

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