E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 di ieri, 8 gennaio 2020, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019 che approva 89 indici sintetici di affidabilità fiscale. Si spera che quest'anno il percorso degli ISA sia molto meno tormentato rispetto a quanto accaduto lo scorso anno, in quanto i ritardi e i mancati chiarimenti hanno portato, come si ricorderà, a uno sciopero indetto dai commercialisti e dagli operatori del settore. Com'è noto ormai, gli ISA dal periodo d'imposta 2018, hanno sostituito gli studi di settore e sono nati con lo scopo di favorire l'emersione della base imponibile e aumentare la compliance tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti.
Tornando al Decreto pubblicato in Gazzetta (allegato gratuitamente a questo articolo), gli 89 indici riguardano per l'anno di imposta 2019 le attività economiche nel settore
- dell’agricoltura,
- del commercio,
- delle manifatture
- dei servizi
- delle attività professionali.
Si segnala, che oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6, dell'art. 9-bis, del DL 50/2017 gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il decreto non si applicano nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, comma 1, TUIR di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilita' fiscale relativo all'attivita' prevalente, comprensivi di quelli delle attivita' complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 5 a 11 dell'art. 2, con i limiti ivi indicati, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
- delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Con un futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di contribuenti che, ancorche' esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.