Con riferimento al reato di occultamento di documenti contabili con finalità di evasione, la Corte di Cassazione ha stabilito che è ammesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto connesso all’illecito posto in essere. Si allega la recentissima Sentenza del 7 gennaio 2020 n. 166.
Secondo la Corte, il giudice per le indagini preliminari e il Tribunale di Vicenza avrebbero sbagliato a ritenere che, nel reato in esame di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, non fosse possibile identificare il profitto illecito e quindi concedere la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dello stesso.
A tal proposito il giudice di legittimità ha rilevato che, qualora, come nel caso di specie, la Guardia di Finanza o i verificatori siano in grado di ricostruire altrove - anche con documentazione posseduta da terzi - il reddito e le imposte dovute dal soggetto che ha occultato i documenti contabili, il profitto del reato si identifica nel vantaggio economico derivante direttamente dalla condotta illecita. Pertanto, il risparmio di spesa (quantificabile nell’ammontare dell’imposta dovuta) conseguito dal contribuente disonesto, può essere sequestrato ed eventualmente confiscato.
Si ricorda che, il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, punisce chi occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di ostacolare l’accertamento di un’obbligazione tributaria. Trattandosi di un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, non è necessario che la finalità di evasione sia in concreto conseguita né rileva l’esito favorevole o meno della condotta illecita. La finalità della norma in esame è quella di tutelare l’attività di verifica fiscale che gli organi accertatori effettuano ai fini del controllo sull’osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte dovute al Fisco.