E' possibile ulizzare il credito d'imposta per la riqualificazione energetica degli edifici in compensazione,anche per quanto dovuto per accise. E' questo il principale chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 1 del 7 gennaio 2020.
In particolare, una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all'efficienza energetica. Com'è noto, il decreto crescita (DL 34/2019) prevede che l'importo spettante ai fini della detrazione d'imposta maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull'involucro degli edifici condominiali per migliorare l'efficienza energetica possa essere ceduto all'impresa che esegue l'intervento in cambio di uno "sconto" sull'importo indicato in fattura. Per l'impresa che realizza il lavoro tale importo costituisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di uguale importo o in alternativa, può essere ceduto ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione alle medesime condizioni.
Con l'interpello n.1 del 7 gennaio 2020 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se tale credito possa essere utilizzato in compensazione con i "tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale".
Da qui, la risposta positiva dell'Agenzia delle Entrate. Nell'interpello l'amministrazione ricorda che il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica sull'edificio condominiale l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa acquisisce così un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto. L'impresa può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario.
È consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.
Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi. Pertanto, il credito d'imposta in argomento può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.