Lo scorso 3 gennaio 2020 l'INPS ha pubblicato la circolare n.1 con le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa dei dipendenti di aziende iscritte al "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito" .
Come previsto dall' art. 26 del DLgs. 148/2015 infatti le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’INPS oppure possono essere portate a conguaglio dalle aziende, previa autorizzazione, al momento del versamento della contribuzione obbligatoria. Va anche ricordato che tale conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
La circolare INPS ricorda anche l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione. La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
Per l’individuazione del momento impositivo della contribuzione addizionale e la quantificazione si fa riferimento alle modalità già previste per il contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni e si rinvia al paragrafo 2 della circolare INPS n. 170/2017
Si ricorda che per tutte le istanze presentate a partire dal 1° marzo 2020 e con decorrenza dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo c.d. “ticket”, composto da 16 caratteri alfanumeric, da richiedere al momento della compilazione della domanda on line al Fondo.
Vengono poi fornite tutte le indicazioni specifiche di compilazione del Flusso (esposizione dell'evento , del contributto addizioneale e del conguaglio).