Il comma 75 della Legge di bilancio 2020 equipara i monopattini elettrici ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada.
In particolare, la disposizione riguarda i monopattini elettrici che rientrino nei limiti di potenza e velocità previsti dal DM 229/2019: si tratta del decreto con il quale è stata avviata la sperimentazione della micromobilità elettrica e che disciplina, tra i vari dispositivi di micro mobilità, anche i monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W. Tali monopattini, per i quali sono previsti nel decreto ministeriale limiti di velocità o di 6 kmh, ovvero di 30 Kmh (a seconda delle zone in cui circolano), vengono pertanto equiparati ai velocipedi, cioè alle biciclette, che sono definite nell’articolo 50 del Codice della Strada e tra cui rientrano anche le biciclette a pedalata assistita. Attraverso tale equiparazione, la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici, viene semplificata.
Si ricorda infatti che l’articolo 50 del CdS definisce i velocipedi come “i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Per tali veicoli non è prevista l'immatricolazione (che comporta il rilascio di un documento di circolazione), né è necessario aver conseguito una patente di guida. I ciclisti, comunque sono tenuti, al pari dei conducenti degli altri veicoli, ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice e dal connesso Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992).
Per quanto riguarda i veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come Segway, hoverboard e monopattini, con il decreto ministeriale 4 giugno 2019 ne è stata definita la sperimentazione nelle città. Tale decreto disciplina infatti la circolazione su strada esclusivamente dei seguenti mezzi per la mobilità personale elettrica:
- i Segway, gli Overboard ed i monowheel, che sono dispositivi di tipo auto-bilanciato;
- i monopattini, che sono mezzi non auto-bilanciati e per i quali è prevista una potenza massima del motore elettrico di 500W.
Tutti tali mezzi devono avere ed il segnalatore acustico. I dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche costruttive indicate nell’allegato 1 al decreto. Inoltre, l’allegato 3 al decreto definisce la relativa segnaletica stradale, individuando una serie di appositi cartelli che indichino i vari dispositivi di micro mobilità elettrica, nelle zone in cui è prevista la loro circolazione. Solo i dispositivi dotati di luce anteriore (bianca o gialla) e posteriore (rossa o catadiottri) possono inoltre circolare dopo il tramonto, altrimenti vanno condotti a mano. Nel caso venga consentita la circolazione nelle aree pedonali, viene fissato in queste un limite di 6 km/h. Può essere ammessa la circolazione sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali e ciclabili e sulle strade o zone con limite a 30 Km/h per i dispositivi previsti. I dispositivi di micromobilità elettrica possono essere condotti solo da maggiorenni, oppure da minorenni almeno con patente AM.
Il decreto ministeriale rimette ai Comuni di autorizzare con un proprio provvedimento la circolazione di questi dispositivi in via sperimentale, nonché di prevedere disposizioni per la sosta.