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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIALE: SEMBRA SALVO LO SCONTO IN FATTURA

2 minuti, Redazione , 08/01/2020

Interventi di ristrutturazione condominiale: sembra salvo lo sconto in fattura

Legge di bilancio 2020: dubbi sullo sconto in fattura nei casi di interventi di ristrutturazione di primo livello per le parti comuni degli edifici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sconto diretto in fattura si o no? E' conflittuale la Legge di bilancio 2020 in merito allo sconto in fattura per gli interenti di ristrutturazione edilizia. Ma andiamo con ordine.

Il comma 70 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2020 sostituisce il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, così da mantenere il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. In particolare, il nuovo comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dall’articolo 8, comma 10-sexies in commento prevede che - a partire dal 1° gennaio 2020 - unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ma dov'è l'inghippo? Il comma 176 dell'articolo 1 elimina tout court il meccanismo dello sconto in fattura. In particolare comma 176 prevede l’abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

Come indicato nelle stesse schede di lettura del Governo, sarebbe opportuno un coordinamento tra l' articolo 1, comma 176 – che elimina - e quanto previsto dall’articolo 1, comma 70 che invece lo mantiene sia pure circoscrivendolo.

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