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UTILIZZO STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI: MISURE PREMIALI NELLA MANOVRA 2020

1 minuto, Redazione , 08/01/2020

Utilizzo strumenti di pagamento elettronici: misure premiali nella manovra 2020

Legge di bilancio 2020: previste misure premiali per chi utilizza strumenti di pagamento elettronici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Com'è noto uno degli obiettivi dichiarati della manovra 2020 consisteva nella lotta all'utilizzo del contante e l'incentivo al pagamento attraverso strumenti elettronici. Lo scopo è sempre quello di ridurre l'evasione fiscale e aumentare la tracciabilità dei pagamenti rendendo così tutto più facilmente controllabile. Ad esempio, i commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 prevedono che dal 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:

  • carte di debito, di credito e prepagate,
  • assegni bancari e circolari.

Rimandando alla lettura dell'articolo Manovra: detrazione 19% possibile solo con pagamenti tracciabili dal 2020 si segnala che è comunque possibile pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione: i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Un'altra misura, contenuta ai commi 288-290 dell'articolo unico, prevede che per incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, il legislatore effettui un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche

  1. “private”
  2. maggiorenni,
  3. residenti in Italia,
  4. che effettuano “abitualmente” - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione -acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici.

I commi prevedono che entro il 30.04.2020 sarà emanato un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che darà attuazione della presente disposizione:

  • stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;
  • individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

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