La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019) interviene sulla stratificazione di norme in tema di esonero contributivo per le assunzioni stabili (legge 205 2017, legge di stabilità 2019 (145/2018) e Decreto dignità 87/2018), armonizzando le norme in un unica agevolazione.
In pratica anche per il 2020 si conferma l'agevolazione originaria istituita per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani con le seguenti caratteristiche :
- l' esonero contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, con importo massimo di 3mila euro annui, con esclusione dei premi assicurativi INAIL
- si applica per il primo contratto a tempo indeterminato (non contano i contratti di apprendistato con altro datore di lavoro), o trasformazione da un contratto a termine
- per giovani fino a 35 anni ( non compiuti al momento dell'assunzione o della conversione)
- con durata di 36 mesi
- in caso di utilizzo parziale per interruzione del rapporto , lo sgravio residuo puo essere fruito in un secondo contratto da un datore di lavoro diverso .
- nelle Regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata ,Calabria, Sicilia e Sardegna lo sgravio arriva ad azzerare i contributi con un massimale di 8060 euro su base annua
- sono escluse le assunzioni di dirigenti e il lavoro domestico .
Sarà da verificare se restano interamente valide le indicazioni operative fornite dalla Circolare INPS n. 40/2018 (dato che per l'agevolazione del 2019 non era stato emanato alcun provvedimento attuativo ne alcun chiarimento) o se verrà emanato un nuovo documento di prassi.