Le regole per le triangolazioni intracomunitarie sono state ritoccate dall'art. 36-bis della Direttiva UE 4.12.2018 allo scopo di evitare le c.d. frodi carosello ed uniformare le varie legislazioni europee.
Cosa sono le triangolazioni intracomunitarie
Per Triangolazioni intracomunitarie si intendono quelle operazioni, chiamate anche vendite a catena, in cui intervengono almeno 3 soggetti ma dove c'e' un unico trasporto.
Esempio: l'operatore tedesco GER1 vende ad impresa italiana IT1 (chiamata operatore intermedio ovvero promotore della triangolazione) la quale vende ad un'impresa francese FR1, con un unico trasporto dalla Germania di GER1 alla Francia di FR1 curato da GER1.
In generale le cessioni sono due e per costante giurisprudenza UE il trasferimento dei beni deve essere imputato ad una sola delle due cessioni, che e' l'unica a beneficiare della non imponibilita' Iva prevista per le cessioni intraUE.
Come si stabilisce a quale cessione applicare la non imponiblità IVA
In sostanza, se il trasporto intracomunitario è riconducibile alla prima cessione (GER1--->IT1), solo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA; le cessioni successive si considerano effettuate nello Stato in cui si realizza l’acquisto intracomunitario; se invece il trasporto intracomunitario è riconducibile all’ultima cessione solo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA, mentre le precedenti costituiranno delle cessioni interne, rilevanti nello Stato ove si trovano i beni.
Per individuare il soggetto che organizza il trasporto si deve guardare al soggetto passivo all’interno della catena che si assume il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto.
Precisiamo che l'art. 36-bis della Direttiva tratta solamente i casi in cui vi sia un operatore intermedio (il promotore) che organizza il trasporto, in tal caso esso e' agganciato alla cessione eseguita nei suoi confronti che viene definita intracomunitaria (cioe' non imp. Iva).
Nel diverso caso in cui l’operatore intermedio (il promotore) sia identificato anche nello Stato del primo cedente e trasmetta al primo cedente la comunicazione del proprio numero di partita IVA in detto Stato, il trasporto deve essere attribuito alla cessione fatta dall’operatore intermedio (nell'esempio alla cessione da IT1 a FR1), in quanto la cessione precedente (nell'esempio da GER1 a IT1) e' soggetta ad Iva tedesca.
Questa nuova normativa non riguarda le transazioni a catena che coinvolgono importazioni od esportazioni di beni, ne' quelle all'interno dello Stato.
Conclusioni
Secondo Assonime (Circ. 29 del 19.12.2019), ed in attesa di una Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, anche dopo il 31 dicembre 2019 per le operazioni triangolari restano in vigore le semplificazioni previste dagli art. 42, 141 e 197 della Direttiva IVA e cioè l’istituto della designazione del debitore d’imposta.
Pertanto, nel caso in cui il promotore della triangolazione curi il trasporto, il suo acquisto e' non imponibile Iva, ma anche la sua vendita a patto che in fattura designi il suo cliente quale debitore dell'Iva. L’art. 36-bis infatti non incide sulla disposizione contenuta nell'art. 58 del DL 331/93 che prevede la non imponibilità (se il trasporto e' a cura del primo cedente) per entrambe le cessioni effettuate dagli operatori nazionali, e cioè dal primo cedente e dal promotore della triangolazione: e' il caso in cui IT1 venda a IT2 il quale vende a UE1, con trasporto da IT1 a UE1 a cura di IT1.
Si attende la Circolare ministeriale esplicativa in considerazione anche del fatto che questa Direttiva UE ancora non e' stata formalmente recepita in Italia.