La Legge di Bilancio 2020 è ricca di misure nei confronti di chi lavoro nell'agricoltura. Di seguito le principali:
- è riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020 per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (comma 503 articolo 1)
- è prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. (Commi 504-506)
- per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere (Comma 507)
- viene modificato l’ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding (comma 508)
- è consentito per il triennio 2020-2022, di incrementare del 20% la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (comma 509)
- si prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria (comma 510).
Inoltre la Legge di Bilancio prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e ad essa correlati, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, potranno accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 102/2004. Ovvero:
- contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;
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prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
- 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui sopra
- 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
- proroga delle operazioni di credito agrario (art. 7 D.lgs. 102/2004);
- agevolazioni previdenziali (art. 8 D.lgs. 102/2004).