Nel 2020 aliquota azzerata per l’apprendistato di primo livello , per i primi tre anni ai datori di lavoro con un massimo di 9 dipendenti
La legge di bilancio 2020 Legge 160/2019 per favorire l'occupazione giovanile ricorre ad un ulteriore sgravio contributivo , in particolare destinato all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del Dlgs 81/2015, ha previsto per i primi tre anni di contratto l’azzeramento dell’aliquota del 10% prevista all’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006 (Ivs, Inail, malattia e maternità) .
L'agevolazione , che ricalca un bonus previsto anche dalla legge di bilancio 2012, è utilizzabile per :
- assunzioni di giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni
- effettuate nell’anno 2020
- nelle aziende che impiegano fino a 9 dipendenti .
Dal quarto anno di contratto la contribuzione ritorna ad essere piena, e quindi pari complessivamente all’11,61 per cento ( come previsto dalla legge del 2006)
Secondo gli esperti dovrebbe restare dovuto il contributo dell’1,61% che finanzia la Naspi e il fondo di formazione interprofessionale continua introdotti dalla legge 92/2012. Inoltre lo sgravio dovrebbe essere soggetto :
- al rispetto del tetto del de minimis, ex Regolamento Ue n. 1407/2013 e quindi subordinato alla presentazione dell’apposita dichiarazione telematica .
- al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva e applicazione dei contratti collettivi di primo e secondo livello.
Per le aziende con oltre 9 dipendenti resta ancora in vigore la riduzione di 5 punti percentuali dell’aliquota del 10%, introdotta dall’articolo 32 del Dlgs 150/2015 con decorrenza 24 settembre 2015.