Con l'approvazione definitiva da parte della Camera è stato convertito in legge il Dl 3/2020 che contiene il taglio al cuneo fiscale sulle retribuzioni del lavoro dipendente , comprensivo del vecchio bonus Renzi. La novità , che prende il nome di “trattamento integrativo dei redditi” sarà applicabile dal 1° luglio 2020 e certamente per il 2021 in quanto norma strutturale, senza scadenza.
Non si escludeva successivamente una revisione strutturale del sistema delle decrazioni fiscali sul lavoro dipendente che potrebbe portare a nuove modifiche. Era stato annunciato del resto dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro Gualtieri su questa materia un disegno di legge-delega entro aprile 2020 , che putroppo l'emergenza Coronavirus ha cancellato dalle prospettive nazionali , e non è prevedibile ad oggi quando si potranno ritrovare le risorse economiche per realizzarla .
Tornando al decreto approvato, si segnala che in fase di conversione sono state apportate alcune modifiche:
- raddoppio del numero di rate (da quattro a otto) per la restituzione del trattamento integrativo eventualmente erogato in eccesso oltre i 60 euro.
- precisato con maggior incisività che il riconoscimento del nuovo beneficio fiscale è affidato ai sostituti di imposta, che devono procedere al suo inserimento in busta paga in via automatica.
- La legge di conversione corregge anche l'enunciazione in tema di compensazione sul modello F24 specificando che può formare oggetto di recupero il credito "maturato" per effetto dell’erogazione del trattamento e non quello “erogato” .
Ricordiamo che la misura per quest'anno (6 mesi di applicazione) ha un costo di 2,947 miliardi per quest’anno e di 596,3 milioni per il trascinamento nel 2021 degli oneri (in primis i conguagli dell’anno successivo). Per il 2021 attualmente stanziate ammontano invece a circa 5 miliardi
Sono previsti due sistemi di applicazione:
- bonus economico per i redditi fino a 28.000 euro ( bonus Renzi incrementato a 100 euro mensili) e
- detrazioni fiscali per i redditi da 28.000 a 39.999 euro (progressivamente calanti, per il principio di progressività delle imposte).
Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento dell’aiuto include anche l' imponibile esente in caso di assunzione di docenti e dei ricercatori e lavoratori ripatriati dopo attività all'estero . Escluso invece il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
I sindacati CGIL CISL e UIL avevano espresso una certa soddisfazione e si erano detti fiduciosi che questo fosse solo l'inizio di una revisione complessiva delle aliquote IRPEF. Restava ancora sul tavolo infatti il nodo dei i lavoratori della no-tax area ( fino a 81450 euro) i cosiddetti "incapienti", spesso i giovani con lavori precari. L'attuale crisi economica provocata dal Coronavirus come detto, ovviamente rimette tutto in discussione.