L’IFRS 16 riscrive da zero la definizione di leasing. Il principio, almeno per ora, non si applica per chi adotta i principi contabili nazionali OIC, i quali continueranno a rilevare separatamente i leasing finanziari da quelli operativi, ricorrendo rispettivamente al “metodo finanziario” o quello “patrimoniale”.
Con l'applicazione dell'IFRS16 per il locatario viene meno il distinguo tra leasing finanziario e leasing operativo, che avevamo imparato a distinguere in base al principio del “trasferimento dei rischi e benefici”. Oggi un contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specificata per un periodo di tempo.
Per tutti i contratti che rientreranno nella nuova definizione (sia leasing finanziari, che leasing operativi, ma anche noleggi o contratti di servizi) dovranno essere contabilizzati con l’approccio finanziario, ossia rilevando l’asset nell’attivo patrimoniale (il right of use andrà rilevato tra le immobilizzazioni, in una voce specifica separata) e il debito verso il fornitore (lease liability) nel passivo patrimoniale.
Il right of use (diritto di utilizzo) sarà quindi soggetto ad ammortamento, mentre la passività rimborsata nel tempo a fronte dei pagamenti al fornitore.
A conto economico il costo per il servizio sarà sostituito dalla quota di ammortamento e dagli interessi connessi al debito.
Ne derivano, necessariamente, diversi aspetti operativi da gestire:
- Analisi dei contratti per l’identificazione di quelli qualificati come leasing (o contenenti leasing);
- Mappatura delle informazioni necessarie per la rilevazione a bilancio e per l’informativa finanziaria;
- Rappresentazione contabile a bilancio (con approccio retroattivo completo o modificato);
- Analisi impatto su informativa finanziaria (in particolare su indici di bilancio, covenants ecc.).
Per non aggravare eccessivamente le aziende interessate dal nuovo principio, sono previste alcune ipotesi di esclusione, ad esempio per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi (short-term leasing) o di modesto valore (low value leasing).