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TRASFERTISMO: INPS RICONFERMA I REQUISITI

2 minuti, Redazione , 27/12/2019

Trasfertismo: Inps riconferma i requisiti

Trasfertismo : il corretto regime previdenziale alla luce dell'interpretazione del DL 193/2016 e della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'INPS ha pubblicato lo scorso 23 dicembre la circolare n. 158 in tema di trasferta e trasfertismo , nella quale vengono riepilogati gli elementi  essenziali identificativi del c.d. trasfertismo (articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986)  seguito della interpretazione  apportata dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 193/2016 ( legge n. 225/2016),  con i relativi chiarimenti  in  tema di contribuzione previdenziale.

Si trattta del regime  per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi dalla sede aziendale ,cioè a trasferte "strutturali" che si differenziano dalle trasferte occasionali  i cui rimborsi rientano nella retribzione imponibile e sono soggetti a un trattamento fiscale diverso.

In particolare l'istituto ricorda che  la norma  sul trasfertismo prevede che :

"  1. i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a)  la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b)  lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c)  la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del DPR  917 del 19 86 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.”

La pronuncia di Cassazione aveva anche specificato che " l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.”.

Per i  lavoratori  trasfertisti il regime fiscale e contributivo prevede l'imponibilità al 50% delle somme erogate come indennità  fissa prevista dal contratto . Diverso è il caso dei rimborsi per trasferte "occasionali"  dei lavoratori che non rientrano nel trasfertismo,  variabili e soggetti a limiti collegati alla distanza percorsa .

L'istituto specifica che l'intepretazione coincide con quanto affermato  in documenti precedenti ( messaggio n. 27271/2008 )  e che  tali condizioni  non riguardano  altre fattispecie  come:

  • indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
  • premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare 
  • premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza 
  • indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229).

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