HOME

/

LAVORO

/

LA BUSTA PAGA 2024

/

TRASFERTISMO: INPS RICONFERMA I REQUISITI

2 minuti, Redazione , 27/12/2019

Trasfertismo: Inps riconferma i requisiti

Trasfertismo : il corretto regime previdenziale alla luce dell'interpretazione del DL 193/2016 e della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'INPS ha pubblicato lo scorso 23 dicembre la circolare n. 158 in tema di trasferta e trasfertismo , nella quale vengono riepilogati gli elementi  essenziali identificativi del c.d. trasfertismo (articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986)  seguito della interpretazione  apportata dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 193/2016 ( legge n. 225/2016),  con i relativi chiarimenti  in  tema di contribuzione previdenziale.

Si trattta del regime  per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi dalla sede aziendale ,cioè a trasferte "strutturali" che si differenziano dalle trasferte occasionali  i cui rimborsi rientano nella retribzione imponibile e sono soggetti a un trattamento fiscale diverso.

In particolare l'istituto ricorda che  la norma  sul trasfertismo prevede che :

"  1. i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a)  la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b)  lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c)  la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del DPR  917 del 19 86 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.”

La pronuncia di Cassazione aveva anche specificato che " l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.”.

Per i  lavoratori  trasfertisti il regime fiscale e contributivo prevede l'imponibilità al 50% delle somme erogate come indennità  fissa prevista dal contratto . Diverso è il caso dei rimborsi per trasferte "occasionali"  dei lavoratori che non rientrano nel trasfertismo,  variabili e soggetti a limiti collegati alla distanza percorsa .

L'istituto specifica che l'intepretazione coincide con quanto affermato  in documenti precedenti ( messaggio n. 27271/2008 )  e che  tali condizioni  non riguardano  altre fattispecie  come:

  • indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
  • premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare 
  • premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza 
  • indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229).

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA BUSTA PAGA 2024 LA BUSTA PAGA 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA BUSTA PAGA 2024 · 20/11/2024 Bonus Natale 2024 ampliato: nuove istruzioni dall'Agenzia

Tutte le regole sul bonus Natale da 100 euro per i lavoratori con figli e redditi fino a 28mila euro. Il testo definitivo, come si applica, criticità, circolari di istruzioni ADE

Bonus Natale 2024 ampliato:  nuove istruzioni dall'Agenzia

Tutte le regole sul bonus Natale da 100 euro per i lavoratori con figli e redditi fino a 28mila euro. Il testo definitivo, come si applica, criticità, circolari di istruzioni ADE

TFR: coefficiente ottobre  2024,  tabelle e istruzioni

Tutti i coefficienti di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto dal 2017 a settembre 2024. Regole di calcolo con esempi. Il regime fiscale applicabile

CCNL tessile moda industria: nel rinnovo aumenti del 13%

200 euro in tre tranche e 200 euro di welfare aziendale le principali novità del rinnovo del CCNL tessile, abbigliamento , moda - settore industria

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.