Dal 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:
- carte di debito, di credito e prepagate,
- assegni bancari e circolari
Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per:
- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Questo quanto previsto dall'articolo 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 in corso di pubblicazione sulla GU.
Due sono le eccezioni, resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:
- i medicinali e i dispositivi medici,
- nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.