Le informazioni e i dati identificativi riguardanti il titolare effettivo (quale l’amministratore, il fondatore, il soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione) rispettivamente di:
- imprese dotate di personalità giuridica;
- persone giuridiche private;
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini;
devono essere comunicate in via telematica all’ufficio del registro delle imprese per essere iscritte e conservate nell’apposita sezione. Dette informazioni sono pertanto accessibili alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico.
Il “decreto antiriciclaggio” (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), stabilisce tralaltro che, il contenuto delle informazioni relative ai titolari effettivi e le relative modalità e termini di accesso e consultazione, vengano disciplinati da apposito decreto del Mise di concerto con il Mef (cfr. art. 21, comma 5).
Lo schema del predetto decreto è attualmente presente e consultabile pubblicamente sul sito del Mef, Dipartimento del Tesoro, Direzione V (prevenzione utilizzo sistema finanziario per fini illegali). Si segnala che, gli uffici del Governo terranno conto delle osservazioni che i soggetti interessati vorranno inviare, entro la data del 28 febbraio 2020, nella predisposizione del testo definitivo del decreto.
Le novità più rilevanti contenute nella bozza sono:
- l’individuazione dei soggetti “titolari effettivi" e l’obbligo per gli stessi di comunicare le proprie informazioni al registro delle imprese entro la data del 15 marzo 2021;
- l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati per le imprese, persone giuridiche private, Trust o istituti affini di nuova costituzione (cioè successiva al 15 marzo 2021) entro 30 giorni dalla stessa;
- Il periodo di 10 anni previsto per l’accesso e la conservazione dei dati e delle informazioni. La camera di commercio che riceve la comunicazione dall’impresa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali resta comunque tenuta a garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia.
La finalità del decreto in esame in materia di registro del titolare effettivo è quella di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio nonché di finanziamento al terrorismo.
Per rendere efficacie il rispetto delle disposizioni, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nonché di dichiarazione non corretta, le camere di commercio accertano e contestano l’illecito e provvedono all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 1.032.