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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: PROROGA DETRAZIONE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

1 minuto, Redazione , 23/12/2019

Riqualificazione energetica: proroga detrazione nella Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: proroga della detrazione riqualificazione energetica

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La legge di bilancio 2020, di cui si attende l'approvazione definitiva con fiducia le prossime ore, salva quasi tutto il Pacchetto casa, cioè i bonus legati alle abitazioni (come sisma bonus, ecobonus, bonus ristrutturazione) e introduce anche un nuovo bonus: il bonus facciate. Possono tirare quindi un sospiro di sollievo coloro che stanno facendo lavori edilizi, che ogni anno sperano nella proroga delle detrazioni anche per l'anno successivo.

Uno dei bonus prorogato riguarda la riqualificazione energetica. In particolare, viene prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica , per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b D.l. 63/2013);
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis D.l. 63/2013);
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis D.l. 63/2013).

Vengono poi soppressi il 3°, 4° e 5° periodo del comma 2, lettera b-bis), dell’articolo 14, che stabilivano rispettivamente:

  • la riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  • l’esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
  • l’applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

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