Come noto i disoccupati che incassano le indennità NASPI o DIS- coll sono tenuti ad alcuni obblighi collegati al Patto di servizio firmato in occasione della Dichiarazione di disponibilita (che possono prevedere colloqui , corsi di formazione , accettazione di proposte di lavoro congrue ) indicati dai Centri per l'impiego.
Si tratta della la cd. "condizionalità" . In caso di inadempimento il sussidio di disoccupazione puo subire una riduzione, o essere annullato . Il meccanismo prevede sanzioni graduali che vanno dalla decurtazione progressiva del sostegno al reddito, prima per un quarto di mensilità, poi per una mensilità intera, fino alla perdita della prestazione economica (di competenza INPS) e dello stato di disoccupazione (di competenza CPI).
Contro tali provvedimenti pero il disoccupato puo fare ricorso, entro 30 giorni , presso un apposito comitato costituito due anni fa presso Anpal, l'agenzia nazionale delle politiche per il lavoro . Tali ricorsi hanno avuto in molti casi un esito favorevole per il lavoratore che si è visto ripristinato l'importo iniziale dell'indennità.
L'anno scorso ANPAL ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni e il modulo di ricorso per opporsi alla sospensione del sostegno al reddito e ad altre sanzioni che si possono verificare (nota ANPAL prot 6509 del 29.5.2018) .
Il ricorso può essere presentato, compilando il modulo di ricorso e allegando i seguenti documenti:
- Copia della sanzione del Cpi ricevuta dal/la ricorrente, con indicazione della notifica da parte del Cpi
- Fotocopia del documenti di identità del/la ricorrente
- Ogni altra documentazione utile, ad esempio la copia dei documenti attestanti il giustificato motivo del/la ricorrente; le prove dell'invio da parte del/la ricorrente al Cpi dei documenti attestanti il giustificato motivo, ecc.
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Il modulo di ricorso e i documenti indicati sopra possono essere inviati al Comitato via posta elettronica certificata oppure per raccomandata A/R ai seguenti recapiti:
- PEC: [email protected]
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Raccomandata A/R a: Comitato per i ricorsi di condizionalità c/o Anpal Via Fornovo 8 – 00192 Roma
Opportunamente con la recente delibera 54 del 2 dicembre 2019 , il Comitato ANPAL ha ricordato la normativa in materia e ha riepilogato i criteri utilizzati per valutare i casi di inadempienze. Riassumiamo di seguito le principali indicazioni :
La convocazione dei destinatari di NASPI e DIS COLL da parte dei CPI deve avvenire obbligatoriamente:
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata
- di persona in occasione di un incontro in sede , nel quale il disoccupato firma un documento che fissa l'appuntamento successivo .
Anche il provvedimento sanzionatorio che decurta l’assegno va comunicato via PEC o raccomandata , mentre la posta ordinaria non dà la certezza della data di ricevimento e quindi del decorso dei termini
I motivi che giustificano l'assenza dagli appuntamenti fissati sono indicati nella nota del Ministero del Lavoro 3374/2016 (principalmente malattia, gravidanza, gravi motivi familiari, casi di limitazione legale della libertà personale, convocazioni del Tribunale, sempre adeguatamente documentati)
La comunicazione dell’impossibilità di essere presenti va fatta entro la data dell'appuntamento e in caso anche questo sia impossibile "la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso". La modalità con cui viene comunicato l'impossibilita di essere presenti deve anche garantire la certezza che la comunicazione venga ricevuta.
La delibera specifica anche che il Centro per l'impiego deve assicurare la corretta informazione agli utenti circa le conseguenze delle eventuali assenze e sulle modalità per evitare tali inadempimenti.