Le novità di maggiore rilievo con riferimento all’attività di riscossione dei tributi locali, mirano ad agevolare il recupero degli stessi mediante gli atti degli enti (quali province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali) emessi a partire dal 1° gennaio 2020.
In particolare è previsto il meccanismo dell’accertamento esecutivo già utilizzato per le imposte statali, che consente di notificare un atto di accertamento con i requisiti di titolo esecutivo, senza dover ricorrere alla successiva cartella di pagamento o all’ingiunzione.
A tal proposito, l’avviso di accertamento, così come l’atto di riscossione delle entrate patrimoniali, devono contenere l’avvertimento che, decorsi i termini per ricorrere, gli stessi acquisiscono efficacia di titolo esecutivo. E’ necessaria anche l’indicazione del soggetto che procederà alla riscossione della somma richiesta. Decorsi 60 giorni dal termine ultimo per effettuare il pagamento, avrà quindi inizio l’esecuzione forzata. Nel caso in cui il contribuente abbia proposto ricorso, tuttavia, le azioni esecutive restano bloccate per 180 giorni. La Commissione ha previsto la riduzione del termine a 120 giorni, nel caso in cui il riscossore coincida con il soggetto che emesso l’accertamento. Si attende l’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che individui le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione. Nelle more, tale compito viene affidato all’ufficio dell’ente.
Un’eccezione all’efficacia del periodo di sospensione delle azioni esecutive è costituita dall’ipotesi in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione. Nessuna attesa di 180 giorni bensì l’immediata aggressione del patrimonio del debitore purchè vi sia una fondata motivazione resa espressamente nei confronti del contribuente.
In aggiunta, la norma regolamenta la possibilità di dilazionare il pagamento dovuto fino a un massimo di 72 rate mensili. Si ricorda che, in precedenza, tale previsione era rimessa ai soli regolamenti locali. Attenzione però al mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) nell’arco di sei mesi e nel corso del periodo di rateazione. Ciò comporta la decadenza automatica dal beneficio accordato e la possibilità per l’ente di riscuotere l’importo residuo immediatamente e in unica soluzione.
Ulteriore novità volta ad agevolare i meccanismi di riscossione, consiste nella facoltà accordata agli enti di accedere direttamente e gratuitamente ai dati e alle informazioni dei debitori presenti nell’Anagrafe Tributaria.
Si segnala da ultimo la previsione che affida a un decreto di natura regolamentare l’istituzione di un’apposita sezione nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione delle entrate locali con obblighi di adempimenti patrimoniali (come ad esempio l’aver versato interamente il capitale in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria). Gli iscritti all’albo dovranno conseguentemente adeguare entro la fine del 2020 il proprio capitale sociale.