La Commissione salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 8 del 2 dicembre 2019, ha fornito risposte alla Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici), in merito ad alcuni quesiti concernenti la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed in particolare:
- “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”;
- “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
Dopo aver ricordato la normativa in maeria la Commissione ha risposto che
a Commissione, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Segnala però che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
Sul secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del d.lgs. 81 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.
Anche su questo punto l’INAIL si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici».