Nella risposta a interpello n. 522 del 13 dicembre 2019 l'Agenzia ha negato la possibilita di agevolazione fiscale per un piano di welfare aziendale che prevedeva trattamenti estetici per i dipendenti. Questo in ragione del fatto che un benefit di questo tipo non ha alcuna finalità educativa, ricreativa o di assistenza, richiesta dalla normativa.
La risposta chiarisce inoltre, ancora una volta, la necessità del requisito della omogeneità della categoria di dipendenti ai quali i benefits sono rivolti per poter godere della detassazione.
Vediamo piu in dettaglio.
L'interpello era stato posto da una società di consulenza che ha previsto piani di welfare per due diverse categorie di beneficiari :
- un gruppo costituito da tre lavoratori dipendenti
- un gruppo composto da tre membri del consiglio di amministrazione, in cui uno solo percepisce compensi, mentre altri due svolgono l'incarico a titolo gratuito.
I benefit del piano di welfare consistono in trattamenti estetici e corsi di lingua in favore dei familiari al di fuori dell'orario scolastico.
La società pone diversi quesiti:
- se il regime di detassazione puo essere applicato ai benefit anche a favore degli amministratori che non percepiscono compensi,
- se i trattamenti estetici possono rientrare nella detassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir e se la relativa Iva è detraibile in base all’articolo 19 del Dpr 633/1972
- se i corsi di lingua siano anch'essi esclusi dalla base imponibile.
L'Agenzia ha fornito le risposte seguenti:
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riguardo al primo quesito, si chiarisce che " le previsioni di cui all'articolo 51, comma 2, si riferiscono a prestazioni, opere e servizi corrisposti ai dipendenti in natura o sotto forma di rimborso spese - in aggiunta alla retribuzione di lavoro dipendente ordinariamente tassata - esclusi dalla determinazione del reddito in ragione della loro valenza sociale" e per categorie omogenee di dipendenti. Secondo l'Agenzia per il gruppo costituito dai tre membri del Consiglio di Amministrazione della società, non sussiste il requisito della categoria omogenea di dipendenti dal momento che dei tre amministratori solo uno è retribuito per l'incarico. La circostanza che i benefit siano corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l'incarico svolto, "porta a ritenere che gli stessi assolvano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano, pertanto, essere assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir".
- Per quanto riguarda i trattamenti estetici, tali erogazioni non possono godere del regime di favore, in quanto non vi si riconoscono finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto descritte dall'art. 100 TUIR , quali possono essere i corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro. Mancando il requisito della rilevanza sociale, a tali benefit non si può applicare il regime di detassazione previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir. Anche sulla detraibilità dell'Iva, l'Agenzia rileva che, nel caso in esame, manca del tutto il requisito dell'inerenza non avendo i trattamenti estetici alcun rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'attività svolta dal soggetto( attività di consulenza giuridica) e l'utilizzo del bene o servizio . In merito la Risposta cita la pronuncia di Cassazione 11 ottobre 2017, n. 23817, in cui è stato affermato che l'inerenza "(...) secondo consolidati principi giurisprudenziali, anche di matrice unionale, deve essere intesa come strumentalità del bene stesso rispetto alla specifica attività del soggetto passivo (...) risultando tale beneficio vincolato al fatto che l'imposta gravi su corrispettivi relativi a beni e servizi impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta (...) rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata .
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Possono rientrare , invece, tra i benefit in esame, i rimborsi dei corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori al di fuori del circuito scolastico, vista la formulazione ad ampio raggio della norma (articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Tuir), ricomprendendo tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che li eroga (circolare 5/E/2018).