Con la circolare 148 del 12 dicembre 2019 l'INPS fornisce le istruzioni amministrative relative alla disposizione della legge di stabilità 2019 che consente alle lavoratrici di spostare l'atensione obbligatoria dal lavoro interamente ai cinque mesi dopo il parto. L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha infatti aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico sulla maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ed è in vigore già dal 1 gennaio 2019 .
La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, "entro i cinque mesi dopo" invece che iniziando uno o due mesi prima puo avvenire a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e il medico competente della salute nei luoghi di lavoro attestino non ci sono rischi per la salute della gestante e del nascituro.
Il documento dell'Istituto specifica in particolare le modalità di presentazione della documentazione per la domanda sia per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore privato che delle autonome iscritte alla Gestione separata. I temi affrontati, con molti esempi, sono i seguenti:
- Documentazione sanitaria
- Parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione (c.d. parto “fortemente” prematuro)
- Rinvio e sospensione del congedo di maternità
- Flessibilità
- Interdizione anticipata e prorogata
- Prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità
- Malattia
- Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto
- Lavoro a tempo parziale (part-time)
- Paternità
- Fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata
- Presentazione della domanda.
Da sottolineare che :
- il certificato del medico deve attestare che non sussistono rischi non solo fino alla data presunta del parto ma anche qualora l'evento dovesse avvenire in data successiva. L'attestazione deve essere presentata al proprio datore di lavoro e all’Istituto entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo casi particolari).
- l'insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione di posticipo del congedo in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro". Quindi dal giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
- Anche per chi abbia fatto la scelta di lavorare fino all'ottavo mese è possibile posticipare il congedo a dopo il parto purche venga presentato il certificato medico redatto entro l'ottavo mese di gravidanza.
- E'possibile rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione fino all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza presentando una nuova domanda di maternità, per cui il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità - 2 mesi ante e 3 mesi post parto.
Le modalità per la domanda :
La scelta deve essere specificata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità.
Si ricorda che la domanda di maternità va presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center.
La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata , in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.