HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA PER OMESSA CONTABILIZZAZIONE

1 minuto, Redazione , 16/12/2019

Responsabilità professionale del commercialista per omessa contabilizzazione

La Corte di Cassazione esclude la responsabilità del commercialista per anomalie nella tenuta delle scritture contabili se la società non prova di aver consegnato i documenti.

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 dicembre 2019, afferma che il commercialista non è responsabile per omessa contabilizzazione e mancata dichiarazione dei ricavi, qualora la società (condannata al pagamento delle sanzioni a seguito dell' accertamento dell’Agenzia delle Entrate), non provi in giudizio di aver consegnato al professionista i documenti contabili.
Nel caso in esame il Tribunale e la Corte d’Appello in secondo grado, hanno condannato i legali rappresentanti di una società e la società stessa al pagamento della somma di euro 474 mila, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (a seguito di accertamento effettuato da quest’ultima). I giudici hanno infatti respinto la domanda degli amministratori e della società (i clienti) di risarcimento dei danni per responsabilità professionale del commercialista (accusato di non aver correttamente tenuto le scritture contabili e le relative registrazioni).
I clienti hanno quindi proposto ricorso per Cassazione. Anche la Corte di legittimità, ha confermato la decisione dei giudici precedenti e rigettato il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.
1. I ricorrenti, che sostengono di aver consegnato al professionista i documenti contabili poi non correttamente registrati da quest’ultimo, dovevano indicare e produrre in giudizio i documenti stessi in modo tale da fornire la prova della consegna;
2. non spetta al commercialista il compito di provare elementi utili per contestare gli addebiti dell’Agenzia delle Entrate (come il fatto che i documenti fossero stati correttamente consegnati dai propri clienti);
3. i clienti, che affermano la mancanza di diligenza professionale della commercialista nell’assolvere il suo incarico (non avendo la stessa fornito informazioni in merito ai frequenti saldi negativi di cassa), dovevano quantomeno indicare il contenuto e l’ampiezza del mandato conferito.
Alla luce di quanto detto, il commercialista non è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della società e degli amministratori per aver omesso la contabilizzazione dei documenti (dei quali non è stata fornita la prova della consegna).

Allegato

Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.32895 del 12.12.19

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI SCRITTURE CONTABILI SCRITTURE CONTABILI GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

Cosa si intende per periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.