Con la recentissima Sentenza n. 50007 dell'11 dicembre 2019 la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che l'imprenditore in crisi che sceglie di non versare quanto dovuto all'Erario a titolo di Iva preferendo invece pagare i dipendenti e così garantire la continuità dell'azienda, risponde del reato di omesso versamento di cui all'art 10-ter, D.lgs. 74/2000.
Questa affermazione si basa sul fatto che la scelta volontaria e consapevole adottata dall'imprenditore (a causa della mancanza di liquidità), non può costituire una causa di forza maggiore che, invece, consiste in un fatto imprevedibile e inevitabile idoneo ad escludere la punibilità del soggetto che ha violato la norma penale.
Nel caso sottoposto al giudizio della Corte, la crisi d'impresa si era verificata in un periodo precedente rispetto al momento in cui l'imprenditore ha deciso di non versare l'imposta dovuta allo Stato e invece utilizzare tale somma per pagare i dipendenti, pertanto la sua condotta non è stata costretta da un evento imprevedibile e involontario e non è quindi giustificabile. Conseguentemente l'imprenditore risponde penalmente del reato di omissione del versamento dell'Iva.
Il reato in questione è inoltre punibile a titolo di dolo generico. Ciò significa che il soggetto deve aver agito con la consapevolezza e la volontà di non versare le somme dovute a titolo di Iva allo Stato non essendo invece necessaria l'intenzione di violare la norma o di evadere il Fisco.
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