La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 256/2019 ha affermato che l'esclusione dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti erano occupati a tempo indeterminato è legittima dal punto di vista costituzionale, in contrasto con l'eccezione sollevata dal Tribunale di Trento riguardo l’art. 1 comma 118 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e all’art. 1 comma 178 della L. 208/2015 che stabiliscono un esonero contributivo biennale in caso di assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016, purche i lavoratori risultino disoccupati nei sei mesi precedenti.
Il caso sollevato dal Tribunale riguardava la restituzione delle somme pari agli incentivi all'INPS da parte di una società che aveva beneficiato delle agevolazioni contributive in relazione alle assunzioni di lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, che non erano quindi privi di occupazione nei 6 mesi precedenti
Secondo il giudice , che pure riconosce la sostanziale diversita delle due categorie di lavoratori, le disposizioni legge citate, introdotte con i decreti attuativi del Jobs Act, sono lesive del principio di razionalità di cui all’art. 3 Cost., in quanto non sarebbe ragionevole non riconoscere gli esoneri contributivi in oggetto al datore di lavoro che assuma lavoratori beneficiari di trattamento straordinario diintegrazione salariale “a zero ore”, in quanto, attesa la incertezza delle prospettive di ripresa dell’attività lavorativa, essi si troverebbero in una situazione di occupazione “non stabile”, sicché la loro assunzione, nel garantire una nuova e certa occupazione, realizzerebbe la finalità perseguita dalle misure legislative in esame, volte a promuovere forme di occupazione stabile"
La Consulta ha dichiarato la questione del tutto infondata e ha chiarito che le due categorie di lavoratori sono sia giuridicamente sia sostanzialmente differenti. Infatti i lavoratori disoccupati e quelli in CIGS a zero ore godono di differenti ammortizzatori sociali e che la Cassa integrazione straordinaria è uno strumento con una funzione conservativa del posto di lavoro.
La sentenza ricorda che già in passato è stata rilevata la diversità strutturale tra la posizione del lavoratore in CIGS e quella del lavoratore licenziato e, dunque, disoccupato (sentenza n. 184 del 2000), evidenziando che "la funzione svolta dalla CIGS permane anche ove ricorrano le condizioni per l’ammissione alla CIGS per le specifiche causali “cessazione di attività”, “procedura concorsuale” e “trattamento in deroga” giacché anche per l’ammissione alla CIGS per tali causali l’ordinamento contempla l’esigenza che vi siano prospettive di ripresa dell’attività lavorativa con conseguente recupero occupazionale dei lavoratori interessati".
Inoltre ricorda che il legislatore ha espressamente previsto specifiche misure di promozione dell’occupazione di lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale tramite benefici contributivi in caso di loro assunzione, stabilendone di volta in volta condizioni e requisiti, come ad esempio nel caso delle agevolazioni previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.