In corso di conversione in legge in questi giorni il decreto legge collegato alla legge di bilancio 2020 che contiene le novità fiscali. La Camera ha approvato il testo di conversione la scorsa settimana, ora si è in attesa dell'approvazione anche dal Senato.
In particolare, l’articolo 13-bis, introdotto in sede di conversione in legge, introduce nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine - PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. La norma dispone inoltre la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all’unicità del PIR. Resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in PIR costituiti nel 2019.
Entrando nel merito, per i PIR costituiti a decorrere dal 1°gennaio 2020 i nuovi criteri per gli investimenti qualificati sono i seguenti almeno il 70% delle risorse complessive in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (stessa percentuale prevista dalla legislazione vigente) di cui:
- almeno il 25% (rispetto all’attuale 30%) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- almeno il 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB o FTSE MID Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (questo secondo punto è un nuovo criterio inserito dall’articolo 13-bis in esame).
Ora per essere certi delle modifiche sopra descritte, non resta che aspettare la conferma del testo da parte del Senato.