Con Sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma che esclude la possibilità di decurtare il pagamento del credito IVA nell'ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 7, comma 1, terzo periodo, legge 3/2012). Tale facoltà risulta invece ammessa per gli imprenditori fallibili che hanno accesso alla procedura di concordato preventivo (cfr. art. 182-ter l.fall.). La differenza di trattamento riscontrabile nelle norme citate, risulta ingiustificata e discriminatoria, anche considerando che, le due procedure in oggetto, hanno la medesima finalità di garantire ai creditori il soddisfacimento in via anticipata e anche solo parziale dei crediti, evitando la procedura meramente liquidatoria nonchè l'esdebitazione del debitore.
La Consulta ha pertanto dichiarato l'illegittimità della norma per violazione l'art. 3 della Costituzione. La decisione volta ad ammettere la decurtazione -c.d. falcidia- dell'IVA anche nelle procedure da sovraindebitamento risponde inoltre all'esigenza di garantire i principi di buon andamento ed economicità che caratterizzano l'attività della Pubblica Amministrazione (cfr. art. 97 Cost.). La P.A. deve infatti poter valutare se la proposta contenuta nell'accordo possa garantire un livello di soddisfazione del proprio credito maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria e conseguentemente decidere di aderirvi.
Anche il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019) risulta in linea con la decisione adottata dalla Corte Costituzionale, in quanto prevede nuove disposizioni (la cui entrata in vigore è prevista nel mese di agosto 2020) volte ad ammettere il pagamento dei crediti tributari chirografari (compresa l'IVA) anche nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi per gli imprenditori non fallibili.