Una società che si occupa della produzione e confezione di parrucche, protesi e infoltitori la cui clientela è costituita da soggetti affetti da disagio psicologico, conseguente a patologie che hanno comportato danni estetici che ricorrono pertanto all'acquisto di parrucche al fine di compensare tale disagio ha chiesto all'Agenzia delle Entrate qual è l'IVA da applicare in questi casi.
In generale il n. 30) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA (DPR 633/72) stabilisce l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta in misura pari al 4 per cento, anche per gli " apparecchi (...) da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità".
Come chiarito dalla prassi, si possono distinguere due diverse tipologie di ausili o protesi, ossia,
- gli ausili c.d. "per vocazione", che possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i qualinon si pongono incertezze in merito alla loro inerenza,
- i beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. In quest'ultimo caso, l'aliquota agevolata è applicabile alle cessioni effettuate "nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dalnmedico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente".
In particolare, per quanto concerne le parrucche il Ministero della Salute ha osservato che, "se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria". Anche la parrucca, pertanto, "può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico (...) e quindi obbligatoriamente marcata CE . Per l'IVA al 4% è pertanto necessaria la specifica prescrizione rilasciata dal medico dell'ASL di appartenenza.
Questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entarte nella Risposta all'interpello 508 del 10 dicembre 2019.